Trasformazione del balcone in veranda in condominio - Veranda su balcone, quale titolo edilizio serve?

Veranda su balcone, quale titolo edilizio serve?

Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 15 settembre 2020 n. 5446

Una veranda realizzata sulla balconata d’un appartamento determina una variazione planovolumetrica ed architettonica dell’immobile nel quale è realizzata e, quindi, è soggetta al previo rilascio di permesso di costruire

Come affermato in passato dalla giurisprudenza (cfr., Cons. St., VI, 20 marzo 2000 n. 1507; id., 27 gennaio 2003 n. 419; cfr. pure, per l’antica giurisprudenza id., V, 29 gennaio 1996 n. 103; id., 7 ottobre 1996 n. 1194; cfr. altresì, da ultimo, id., VI, 26 marzo 2018 n. 1893; id., 5 settembre 2018 n. 5204; id., 9 ottobre 2018 n. 5801; id., 4 ottobre 2019 n. 6720; ma cfr. pure id., II, 12 febbraio 2020 n. 1092), una veranda realizzata sulla balconata d’un appartamento determina una variazione planovolumetrica ed architettonica dell’immobile nel quale è realizzatae, quindi, è soggetta al previo rilascio di permesso di costruire.

Si tratta, infatti, di strutture fissate in maniera stabile al pavimento che comportano la chiusura di tutto o parte del balcone, con conseguente aumento della volumetria e modifica del prospetto.

Leggi tutto...

Eseguire una CILA in Sanatoria a Torino

Questa è la pagina dedicata alla CILA in Sanatoria a Torino 

Eseguire una CILA in Sanatoria a Torino

Uno dei motivi più frequenti per eseguire una pratica edilizia di tipo CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) in Sanatoria a Torino è quello della vendita della nostra casa.

Per poter vendere casa dobbiamo essere in regola sia dal punto di vista urbanistico (Comune) sia con il catasto (Agenzia del Territorio). Questo perché i Notai e le Banche per i mutui, vogliono la regolarità edilizia con la planimetria catastale aggiornata.

La regolarizzazione purtroppo tocca al proprietario anche se l'abuso edilizio non è stato eseguito direttamente da lui ma da chi ci aveva venduto l'immobile. La proprietà è obbligata ad eseguire una CILA in Sanatoria sia a Torino che nelle altre città d'Italia per poter vendere casa..

Abusi edilizi che rientrano a Torino all'interno della CILA in Sanatoria

È bene capire quali opere potrebbero rientrare a Torino nella CILA in Sanatoria. Sostanzialmente tutte le opere interne che non riguardano elementi strutturali (come la demolizione di solai, la demolizione di muri portanti o la creazione di scale), inoltre sempre a Torino, NON rientrano nella CILA in Sanatoria eventuali modifiche delle finestre esterne o la trasformazione di un balcone in veranda.

Le opere abusive interne rientranti nella CILA in Sanatoria a Torino sono la realizzazione o la demolizione dei muri divisori classici (tramezzi da 10 cm.) non portanti che hanno modificato o creato nuovi ambienti.  

A Torino inoltre rientrano nella CILA in Sanatoria la creazione di bagni, lavanderie e ripostigli.

Verifiche di procedibilità per la presentazione di una CILA in Sanatoria a Torino

possiamo sanare tutte le modifiche planimetriche distributive interne compreso la realizzazione di bagni, ma a condizione che le opere rispettano i criteri igienici edilizi previsti dal Regolamento Edilizio vigente nella Città di Torino

A Torino si esegue una CILA in Sanatoria con opere già realizzate e da realizzare, questo vuol dire che è possibile effettuare delle lavorazioni interne integrative affinché le regole vengano rispettate.

Le principali regole derivanti dalle norme igienico sanitarie sono i rapporti aeroilluminanti  dei locali e la presenza di antibagno o disimpegno che funge da filtro al bagno.

I bagni possono anche essere senza finestre ma devono avere un apposito estrattore per il riciclo dell'aria.

Tutti i bagni devono avere o un antibagno o un disimpegno che funziona da locale separatorio verso le sale, le cucine ed i soggiorni living.

Mentre non si necessita di antibagno se il bagno è in camera da letto.

Inoltre per poter procedere alla presentazione di CILA in Sanatoria a Torino, vi sono delle misure minime che i locali devono avere.

CILA in Sanatoria a Torino SANZIONE

La sanzione Amministrativa che bisognerà versare al Comune di Torino, per poter eseguire la CILA in sanatoria è pari ad € 1.000,00 ma può esser ridotta a un terzo qualora la pratica venga presentata spontaneamente.

Problemi dovuti a irregolarità edilizia di un immobile:

Non puoi vendere casa

Il perito della banca dell'acquirente verificherà un abuso edilizio

La banca non concederà il mutuo all'acquirente

La banca non concederà il mutuo se vuoi effettuare una surroga

La trattativa di compravendita potrebbe saltare

L'acquirente potrebbe non essere più interessato perché non ha tempo da perdere con te che devi regolarizzare ancora l'immobile

Rischi di perdere la caparra se hai già accettato il compromesso e qualcosa nella sanatoria va storto. Inoltre rischi di perdere anche la provvigione all'agenzia immobiliare

Il tuo immobile viene deprezzamento dal valore di mercato

In caso di locazione il tuo conduttore potrebbe avviare una causa legale

La rendita catastale non è conforme per l'Agenzia delle Entrate

Se tutti in compravendita fanno finta di niente (tanto siamo in Italia), si rischia un falso in atto pubblico che consiste in atto nullo

Rivolgiti allo Studio Tecnico Caltagirone per eseguire a Torino una CILA in Sanatoria

La CILA in sanatoria è una comunicazione di inizio lavori asseverata, ma chi deve asseverare è un professionista abilitato ed iscritto al proprio ordine o collegio.

Lo Studio Caltagirone si occuperà dei disegni, delle verifiche e di tutta la modulistica da compilare e trasmettere il tutto tramite il Mude per il Comune di Torino. Successivamente alla  pratica di CILA in Sanatoria deve essere aggiornata la situazione al catasto, con una variazione catastale in modo da ottenere la planimetria catastale aggiornata Variazione catastale

Se devi presentare a Torino una pratica edilizia CILA in Sanatoria e la successiva Variazione Catastale contattaci al 3345841380 

Per  un appuntamento, chiama al cellulare di servizo 334.5841380

PRATICHE EDILIZIE TORINO - PRATICHE CATASTALI TORINO - CERTIFICATO ENERGETICO TORINO

Leggi tutto...

Superbonus 110% Normativa e documenti

Superbonus 110% la detrazione fiscale introdotta con il decreto rilancio è operativa.

In G.U. n. 180 del 18 luglio 2020, S.O. n. 25, è pubblicata la Legge 17 luglio 2020, n. 77: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

 

Dopo la pubblicazione del Decreto Asseverazioni da parte del Ministero dello Sviluppo Economico è stato composto anche l’ultimo tassello mancante per far partire la detrazione fiscale del 110% ribattezzata Superbonus.

L’Agenzia delle Entrate, ha pubblicato il provvedimento attuativo, il modello per la comunicazione dell’opzione su cessione del credito o sconto in fattura e una circolare di chiarimenti sulla misura introdotta come noto con gli art. 119 e 121 del DL Rilancio.

Normativa e documenti

 

Se cerchi un geometra a Torino per le tue pratiche catastali o edilizie, se hai bisogno di aggiornare la planimetria catastale e desideri un preventivo senza impegno manda un'email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o chiamaci al  3345841380

PRATICHE EDILIZIE TORINO - PRATICHE CATASTALI TORINO - CERTIFICATO ENERGETICO TORINO

Leggi tutto...

Comunicazione inizio lavori ristrutturazione bagno

Hai intenzione di ristrutturare il bagno della tua casa. Devi fare qualche comunicazione al Comune? Vuoi sostituire i sanitari del tuo appartamento. Prima di iniziare i lavori devi attendere l’autorizzazione del Comune. Hai un familiare disabile. Per installare uno di quei box doccia dedicati alle persone portatrici di handicap, devi prima ottenere un permesso? I lavori di rifacimento del bagno, che si tratti di interventi poco complessi come la tinteggiatura delle pareti o più importanti come la totale ristrutturazione, spesso sono impegnativi: richiedono tempo e dedizione nella scelta dell'impresa che deve effettuare i lavori, dei materiali occorrenti per la realizzazione senza dimenticare il costo  economico annesso. Se a queste difficoltà oggettive si aggiunge anche quella relativa all’esatta individuazione dell’iter burocratico da seguire presso gli uffici tecnici comunali, le complessità diventare enorme. Invero, la distinzione tra le differenti tipologie di opere edili possibili e le rispettive autorizzazioni non sempre è conosciuta ai non addetti ai lavori.

Se si dovesse decidere di sostituire i servizi igienici, è necessaria o meno una comunicazione di inizio lavori ristrutturazione bagno? Se invece, si volesse dare solo una rinfrescata alle pareti, è indispensabile un’autorizzazione comunale? Cerchiamo allora di fare chiarezza in materia individuando per ogni singolo intervento di rifacimento del bagno qual è il titolo abilitativo richiesto. Va inoltre, tenuto presente che a seconda del tipo di opera edile realizzata esiste la possibilità di usufruire di agevolazioni fiscali in ordine alle spese sostenute per l'intervento e le relative spese tecniche.

Normativa edilizia di riferimento

La normativa di riferimento in materia è rappresentata dal Testo unico dell’edilizia. Successivamente, sono stati emanati il decreto legge “Sblocca Italia” e un decreto legislativo del 2016, che ha distinto tra manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria, individuando le autorizzazioni richieste per ciascun tipo di lavori. In questo decreto, non erano, però, indicate le singole opere rientranti nell’una o nell’altra categoria. Solo con l’entrata in vigore del Glossario delle opere di edilizia libera si è avuto un elenco dei lavori di edilizia libera, cioè di quelli che si possono realizzare in casa senza bisogno di alcuna comunicazione di inizio attività o di un’apposita autorizzazione da parte del Comune. Nello specifico, nell’edilizia libera rientra la manutenzione ordinaria.

Cosa vuol dire ristrutturazione del bagno

Quando si parla di ristrutturazione del bagno si intende fare riferimento a una vasta categoria di interventi nella quale sono ricompresi ad esempio:

  • la sostituzione di pezzi igienici, pavimenti e rivestimenti esistenti;
  • la sostituzione della vasca con un piatto doccia;
  • il completo rifacimento degli impianti;
  • la sostituzione di qualche tratto di tubazione;
  • la tinteggiatura di pareti e del soffitto.

Tali opere edili a loro volta si distinguono in lavori di manutenzione ordinaria e lavori di manutenzione straordinaria.

Sulla scorta delle definizioni contenute del Testo unico dell’edilizia, sono interventi di manutenzione ordinaria quelli di:

  • riparazione, al rinnovamento e alla sostituzione delle finiture interne ed esterne degli edifici;
  • nonché quelli necessari ad integrare o a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Mentre le modifiche necessarie per realizzare e integrare i servizi igienico – sanitari e tecnologici rientrano negli interventi di manutenzione straordinaria.

L’esatta individuazione della categoria di appartenenza dei lavori che si intendono realizzare è importante perché per ciascuna di essa è richiesto un opportuno titolo abilitativo. Nello specifico può trattarsi di una Cil (Comunicazione di inizio lavori), di una Cila (Comunicazione di inizio lavori asseverata) oppure di una Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) o anche di un Permesso di Costruire.

Titolo abilitativo per la manutenzione ordinaria

I lavori consistenti nella semplice sostituzione di sanitari, rubinetteria e piastrelle o nella tinteggiatura delle pareti rientrano tra quelli di manutenzione ordinaria. Anche la diversa disposizione dei sanitari o la sostituzione, ad esempio, della vasca con una doccia, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria.

Per la realizzazione di questi tipi di intervento non è richiesto uno specifico titolo abilitativo poiché si tratta di lavori classificabili come opere di edilizia libera. Pertanto, si possono eseguire senza bisogno di depositare documenti o comunicazioni di inizio attività in Comune, per cui non è necessario né il permesso di costruire né la Cil, la Cila o la Scia.

Tuttavia, alcuni Comuni potrebbero richiedere anche per tali opere una semplice Cil, per la quale non è necessario rivolgersi ad un tecnico abilitato. Basta infatti, compilare l’apposito modello presente sul sito internet del Comune prima di procedere all’esecuzione dei lavori senza attendere un’apposita autorizzazione.

Titolo abilitativo per la manutenzione straordinaria

I lavori necessari per la ristrutturazione totale del bagno, il rifacimento e la messa a norma dell’impianto idrico-sanitario e di quello elettrico, la demolizione del massetto, ecc. rientrano invece, nella manutenzione straordinaria.

Per la realizzazione di tale tipo di interventi è necessaria la presentazione al Comune di una Cila, per la cui compilazione occorre rivolgersi a un tecnico abilitato (geometra, ingegnere, architetto). Spetta infatti, a quest’ultimo redigere delle apposite dichiarazioni ed asseverazioni sulla conformità delle opere da effettuare alle normative vigenti (regolamenti edilizi comunali, normativa in materia sismica e sul rendimento energetico) e il non interessamento delle parti strutturali dell’edificio oltre a realizzare elaborati grafici quali planimetrie, prospetti, sezioni, ecc. ante e post opera. Inoltre, il professionista dovrà eseguire la direzione dei lavori.

Successivamente al deposito della Cila, si può dare inizio alle opere senza attendere alcuna autorizzazione comunale.

Titolo abilitativo per la ristrutturazione bagno per disabili o anziani

lavori di ristrutturazione effettuati per agevolare la fruizione del bagno da parte di persone disabili o anziane come ad esempio quelli relativi alla sostituzione della vasca con la doccia o con un’altra vasca dotata di sportello apribile oppure al montaggio di sanitari rialzati o di un lavabo senza ingombri sottostanti per permettere alle sedia a rotelle di avvicinarsi, rientrano tra gli interventi di manutenzione ordinaria. Pertanto, per la loro esecuzione non è richiesto alcun titolo abilitativo rilasciato dagli uffici tecnici comunali.

Titolo abilitativo per la creazione di un nuovo bagno

Nell’ipotesi in cui si volesse realizzare un nuovo bagno anziché ristrutturare quello già esistente, se l’opera è eseguita senza aumentare la superficie della casa, l’intervento ricade nell’ambito della manutenzione straordinaria. Quindi, bisogna presentare in Comune una Cila.

Se, invece, il nuovo bagno comporta un ampliamento dell’abitazione, allora si configura come nuova costruzione. Pertanto, è indispensabile richiedere un permesso di costruire.

In quest’ultima ipotesi, il tecnico abilitato, incaricato di seguire la progettazione e la direzione dei lavori, deve allegare all’istanza presentata in Comune dal proprietario dell’appartamento, una documentazione copiosa che comprende ad esempio gli elaborati progettuali, la dichiarazione con la quale assevera la conformità del progetto agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi vigenti, alle normative antisismiche, di sicurezza, antincendio, ecc.

Per il rilascio del permesso di costruire la tempistica è in genere tra i 15 e i 60 giorni dalla presentazione della domanda a seconda della complessità delle opere.

Agevolazioni fiscali per la ristrutturazione del bagno

Bonus ristrutturazione

lavori di ristrutturazione del bagno possono essere soggetti a detrazioni fiscali, in base alla tipologia di intervento che si deve effettuare. In merito, l’agevolazione prevista è del 50% delle spese sostenute per i lavori edili eseguiti dal 26 giugno 2012 fino il 31 dicembre 2019, entro il limite di 96.000 euro. Tuttavia, a partire dal 1° gennaio 2020 probabilmente la detrazione sarà portata al 36% e il limite massimo di spesa sarà pari a 48.000 euro. La percentuale dell’agevolazione fiscale e il limite di spesa infatti, possono variare di anno in anno per cui è opportuno informarsi al riguardo prima di iniziare dei lavori di ristrutturazione.

La detrazione viene suddivisa in 10 quote annuali di pari importo fino ad arrivare ad un massimo di 96.000 euro, ad iniziare dall’anno in cui vengono sostenute le spese.

Comunque, va precisato che se le opere sono di manutenzione ordinaria non sarà possibile usufruire della detrazione a meno che non facciano parte di un intervento edilizio più complesso. Così ad esempio se si sostituiscono le piastrelle del bagno, tale intervento è di manutenzione ordinaria che come tale non è detraibile. Tuttavia, se viene realizzato a seguito di un lavoro più grande come il rifacimento degli impianti può rientrare nella detrazione al 50%. Allo stesso modo se si realizzano i servizi igienici (lavoro di manutenzione straordinaria) e poi si tinteggiano le pareti anche la tinteggiatura, che è un lavoro di ordinaria manutenzione, è una spesa che può essere detratta. Quindi, i lavori generalmente considerati di manutenzione ordinaria sono soggetti alle detrazioni se effettuati contemporaneamente a quelli di manutenzione straordinaria e se richiesti per facilitare questi ultimi.

Anche rifare il bagno con interventi di ristrutturazione finalizzati all’eliminazione di barriere architettoniche e alla facilitazione della mobilità interna per persone portatrici di handicap, rientra nella detrazione fiscale. Ad esempio, i lavori di montaggio di sanitari rialzati sono opere per la realizzazione dei quali è possibile usufruire dello sgravio fiscale.

Ancora, la sostituzione della vasca con la doccia diventa detraibile nel momento in cui vengono contestualmente effettuati interventi di manutenzione straordinaria come l’adattamento dell’impianto idraulico ai nuovi sanitari o l’installazione di box dedicati a persone disabili o anziane.

Parimenti le spese sostenute per la realizzazione di un nuovo bagno (posizionamento delle tramezze, impianti, piastrelle, sanitari, rubinetteria, ecc.) sono detraibili purché tali opere non comportino un ampliamento della casa.

Come usufruire del bonus ristrutturazione

Per potere beneficiare del bonus ristrutturazione occorre indicare i dati catastali dell’immobile nella dichiarazione dei redditi. Inoltre, è necessario conservare determinati documenti al fine di una loro eventuale presentazione all’Agenzia delle Entrate.

Nel dettaglio, si tratta di:

  • domanda di accatastamento;
  • ricevute di pagamento dell’imposta comunale Imu (Imposta comunale unica);
  • concessioni, autorizzazioni allo svolgimento dei lavori (ad esempio il permesso di costruire o la Cila) o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (nel caso in cui per l’esecuzione dei lavori non sia richiesto alcun titolo abilitativo) indicante la data di inizio dei lavori e la compatibilità con le spese ammesse al bonus ristrutturazione.

pagamenti delle spese di cui si chiede la detrazione, devono essere effettuati mediante bonifico bancario o postale, nel quale vanno indicati i seguenti dati:

  • causale del versamento:bonifico relativo a lavori edilizi che danno diritto alla detrazione prevista dall’articolo 16-bis del D. P.R. n. 917/1986;
  • codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • codice fiscale o partita Iva del beneficiario del pagamento.

Bonus mobili

Per l’acquisto dei mobili destinati all’arredo del bagno è possibile richiedere la detrazione fiscale del 50%, per un tetto massimo di spesa di 10.000 €. Tuttavia per poter usufruire dell’agevolazione è necessario che l’acquisto dei mobili sia contestuale agli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, o di ristrutturazione edilizia dell’immobile. Viceversa, rimangono escluse dalla detrazione le opere di manutenzione ordinaria come la tinteggiatura delle pareti o la sostituzione della rubinetteria.

Il bonus mobili e il bonus ristrutturazione sono strettamente collegati tra loro in quanto il primo non può essere fruito in assenza del secondo. Per cui se si effettuano nell’appartamento dei lavori di ristrutturazione detraibili allora si possono anche acquistare dei nuovi arredi e detrarre il 50% delle spese sostenute per l’acquisto di questi ultimi. Ciò perché il bonus mobili si somma al bonus ristrutturazione con detrazione al 50% per un massimo di spesa di 96.000 euro, sempre da ripartire in 10 quote annuali di pari importo.

In particolare, ciascuna quota va dichiarata ogni anno nella dichiarazione dei redditi a cominciare da quella successiva all’anno in cui si sono sostenute le spese.
Va ricordato che si ha diritto alla detrazione solo se la ristrutturazione è iniziata nel 2018. Inoltre, non è necessario che vi sia un collegamento fra i mobili e l’ambiente ristrutturato, per cui si può ristrutturare il salone e cambiare i mobili del bagno e viceversa.

Anche per usufruire del bonus mobili è necessario che i pagamenti siano effettuati tramite bonifico bancario, carta di credito o di debito; non sono ammessi contanti e assegni.

La documentazione necessaria per fruire del bonus mobili è:

  • tutte le fatture delle spese effettuate;
  • le ricevute dei bonifici o della carta di credito o di debito;
  • la dichiarazione di ristrutturazione o in alternativa il titolo abilitativo comunale dal quale risulti l’inizio dei lavori o anche una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (autocertificazione).

Per avere maggiori informazioni o fissare un appuntamento, chiama al cellulare di servizo 334.5841380

PRATICHE EDILIZIE TORINO - PRATICHE CATASTALI TORINO - CERTIFICATO ENERGETICO TORINO

Leggi tutto...
Sottoscrivi questo feed RSS Warning: Undefined array key 1 in /customers/3/3/2/studiocaltagirone.it/httpd.www/templates/gk_university/html/pagination.php on line 18 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /customers/3/3/2/studiocaltagirone.it/httpd.www/templates/gk_university/html/pagination.php on line 18 Warning: Undefined array key 1 in /customers/3/3/2/studiocaltagirone.it/httpd.www/templates/gk_university/html/pagination.php on line 34 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /customers/3/3/2/studiocaltagirone.it/httpd.www/templates/gk_university/html/pagination.php on line 34 Warning: Undefined array key 2 in /customers/3/3/2/studiocaltagirone.it/httpd.www/templates/gk_university/html/pagination.php on line 34 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /customers/3/3/2/studiocaltagirone.it/httpd.www/templates/gk_university/html/pagination.php on line 34 Warning: Undefined array key 3 in /customers/3/3/2/studiocaltagirone.it/httpd.www/templates/gk_university/html/pagination.php on line 34 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /customers/3/3/2/studiocaltagirone.it/httpd.www/templates/gk_university/html/pagination.php on line 34 Warning: Undefined array key 1 in /customers/3/3/2/studiocaltagirone.it/httpd.www/templates/gk_university/html/pagination.php on line 18 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /customers/3/3/2/studiocaltagirone.it/httpd.www/templates/gk_university/html/pagination.php on line 18 Warning: Undefined array key 1 in /customers/3/3/2/studiocaltagirone.it/httpd.www/templates/gk_university/html/pagination.php on line 34 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /customers/3/3/2/studiocaltagirone.it/httpd.www/templates/gk_university/html/pagination.php on line 34 Warning: Undefined array key 2 in /customers/3/3/2/studiocaltagirone.it/httpd.www/templates/gk_university/html/pagination.php on line 34 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /customers/3/3/2/studiocaltagirone.it/httpd.www/templates/gk_university/html/pagination.php on line 34 Warning: Undefined array key 3 in /customers/3/3/2/studiocaltagirone.it/httpd.www/templates/gk_university/html/pagination.php on line 34 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /customers/3/3/2/studiocaltagirone.it/httpd.www/templates/gk_university/html/pagination.php on line 34

CONSULENZA PROGETTO 

Stai per ristrutturare casa? Richiedi una consulenza gratuita sugli interventi che vorresti realizzare. Affidati al nostro servizio di consulenza progettuale ed avrai il tuo progetto casa in tempi rapidi e con pochi sforzi!! 

Log in