RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA 2020 BONUS 110% e 50% COME FUNZIONA LA DETRAZIONE PER I LAVORI EDILI E REQUISITI-ELENCO SPESE AMMESSE COSTO PRATICA

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Il governo per sostenere la ripresa economica dopo l’emergenza coronavirus ha approvato il nuovo decreto Rilancio 2020 pubblicato sulla G.U ( D.L. 19 maggio 2020 n. 34)

In particolare nel decreto Rilancio 2020 è previsto:

  • l’aumento delle percentuali delle detrazioni, sisma bonus e eco bonus al 110%

  • Possibilità di usufruire immediatamente dello sconto fiscale con lo sconto in fattura e lo sconto del credito 


BONUS RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE AL 110% QUANDO SI APPLICA 

La percentuale al 110% è applicabile solo a tutti gli interventi oggi incentivati con l’eco bonus e sisma bonus, vi è però una considerazione e cioè che gli interventi siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei lavori elencati in seguito.

Per esempio il bonus infissi al 110% è fruibile solo se agganciato a interventi ad alta efficienza energetica.

Se con il cappotto termico si raggiungono i requisiti previsti dalla norma la contestuale sostituzione degli infissi sconta un bonus del 110% della spesa complessiva.

Inoltre per accedere al 110% gli interventi di efficientamento energetico devono assicurare , oltre al rispetto dei requisiti tecnici minimi indicati dalla legge, il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio.

Nel caso in cui non sia possibile, sarà sufficiente il conseguimento della classe energetica più alta, condizione che andrà dimostrata mediante l’attentato di prestazione energetica rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Danno diritto al super bonus al 110% i seguenti interventi:

  • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, entro un limite di 60 mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ( il cappotto degli edifici)

  • Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore , ibridi o geotermici con abbinamento eventuale a sistemi fotovoltaico (limite di spesa a 30 mila )

  • La detrazione al 110% spetta anche per le spese relative a specifici interventi antisismici sugli edifici, sempre che sia contestualmente stipulata una polizza assicurativa a copertura del rischio di eventi calamitosi. Il sisma bonus è ammesso non solo nelle zone sismiche 1 e 2 ma anche nella zona 3 

  • La detrazione o sconto al 110% spetta anche per gli impianti fotovoltaici e accumulatori ad essi integrati, se l’installazione dei pannelli avviene insieme agli interventi elencati sopra ed è subordinata alla cessione a favore del GSE dell’energia non autoconsumata in sito.

    DA QUANDO SI POSSONO INIZIARE I LAVORI 
  • Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 i contribuenti potranno accedere al super bonus del 110%, previsto dal decreto Rilancio, per interventi di efficientamento energetico, adeguamento sismico, installazione di fotovoltaico e di colonnine di ricarica.
    Le imprese non potranno sfruttare l’incremento della percentuale al 110%, l’incremento della detrazione è rivolto a condomini, persone fisiche, istituti autonomi per le case popolari e cooperative di abitazione. Gli interventi di efficientamento energetico non saranno applicabili agli interventi effettuati dalle persone fisiche su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.
    Quest’ultima condizione potrebbe essere soggetta a revisione in sede di conversione in legge del decreto Rilancio, aprendo anche alle altre abitazioni, con un massimo di due unità per beneficiario ed escludendo le case di lusso.
    Efficientamento energetico, adeguamento antisismico, impianti fotovoltaici e infrastrutture di ricarica elettri-ca potranno beneficiare della maxi detrazione del 110%.
    L’articolo 119 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) rivoluziona il sistema degli incentivi alla valorizzazione del patrimonio edilizio, ma l’incremento dell’agevolazione non andrà a beneficio delle imprese, nemmeno per quegli strumenti che sarebbero normalmente accessibili anche su immobili adibiti ad attività imprenditoriale.
    Infatti, per chi saprà sfruttarlo, il superbonus al 110% previsto dal decreto Rilancio per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1 ° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, per interventi di efficientamento energetico, rappresenta un’opportunità straordinaria. Il maggior beneficio non riguarderà solo gli interventi di edilizia “pesante” ma anche gli interventi accessori. Attenzione, però, a non confondere l’effetto “traino” con l’accessorietà dell’intervento. Il risultato finale, vale a dire l’applicazione della detrazione rinforzata, è lo stesso, ma i presupposti non coincidono. Anzi, gli interventi accessori (ad esempio, il rifacimento della facciata dopo la realizzazione del cappotto termico) potrebbero ottenere vantaggi ancora maggiori.
    L’ecobonus rinforzato al 110% rappresenta un’opportunità straordinaria per chi saprà sfruttarlo.
    Il maggior beneficio non riguarderà solo gli interventi di edilizia “pesante” previsti dall’art. 119, comma 1, let-tere a), b), e c) del decreto Rilancio, ma, come sopra riferito, anche gli interventi accessori che, per tale ragione, potranno determinare anch’essi il diritto a fruire della maggiore detrazione del 110%.
    Si deve però fare attenzione a non confondere l’effetto “traino” rispetto all’accessorietà dell’intervento. Il risultato ultimo, cioè l’applicazione della maxi-detrazione del 110%, è lo stesso, ma i presupposti non sono coincidenti e gli interventi accessori potrebbero ottenere ancor più vantaggi.
    L’effetto “traino” è previsto dall’art. 119, comma 2 del decreto Rilancio, il quale così dispone:
    “L’aliquota prevista al comma 1, alinea si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013 […], nei limiti di spesa previsti per ciascun inter-vento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei interventi di cui al comma 1”.

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Agevolazioni ristrutturazioni. Come usufruire delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie

Chi può fruire delle agevolazioni

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato.

L’agevolazione spetta non soltanto ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese:

 

  • I proprietari degli immobili
  • I titolari di diritti reali di godimento (uso, usufrutto ecc.)
  • I locatari /affittuari degli immobili oggetto degli interventi
  • I familiari, in particolare il coniuge, dei soggetti sopra elencati
  • I soci di cooperative divise e indivise
  • imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce
  • soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali

Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture:  il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado)  il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge  il componente dell’unione civile (la legge n. 76/2016, per garantire la tutela dei diritti derivanti dalle unioni civili tra persone delle stesso sesso, equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili)  il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016. In questi casi, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile.

 

PER QUALI TIPOLOGIE DI INTERVENTO SI POSSONO OTTENERE LE DETRAZIONI:

 

  • Tutti i lavori di manutenzione straordinaria, per opere di restauro e risanamento conservativo, per lavori di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali
  • Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all’agevolazione solo se riguardano parti comuni di edifici residenziali
  • Gli interventi necessari al ripristino degli immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza
  • Altri

Gli interventi devono essere effettuati su immobili residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze. Non sono ammessi al beneficio fiscale delle detrazioni gli interventi di manutenzione ordinaria (spettanti solo per i lavori condominiali), a meno che non facciano parte di un intervento più vasto di ristrutturazione.

  • Interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se detti lavori non rientrano nelle categorie indicate nella precedente lettera A, e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
  • I lavori finalizzati: - all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi (per esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione) - alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone con disabilità gravi, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992. La detrazione compete unicamente per le spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili, mentre non spetta per le spese sostenute in relazione al semplice acquisto di strumenti, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna. Pertanto, a titolo di esempio, non rientrano nell’agevolazione i telefoni a viva voce, gli schermi a tocco, i computer, le tastiere espanse. Tali beni, tuttavia, sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali, a determinate condizioni, è prevista la detrazione Irpef del 19%.
  • Interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi. Per “atti illeciti” si intendono quelli penalmente illeciti (per esempio, furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti). In questi casi, la detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili. Non rientra nell’agevolazione, per esempio, il contratto stipulato con un istituto di vigilanza. A titolo esemplificativo, rientrano tra queste misure:  - rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici - apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione - porte blindate o rinforzate - apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini - installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti - apposizione di saracinesche - tapparelle metalliche con bloccaggi - vetri antisfondamento - casseforti a muro - fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati - apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.
  • Gli interventi finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico.
  • Gli interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Rientra tra i lavori agevolabili, per esempio, l’installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, in quanto basato sull’impiego della fonte solare e, quindi, sull’impiego di fonti rinnovabili di energia (risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 22/E del 2 aprile 2013). Per usufruire della detrazione è comunque necessario che l’impianto sia installato per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione (cioè per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, eccetera) e, quindi, che lo stesso sia posto direttamente al servizio dell’abitazione. Questi interventi possono essere realizzati anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante i conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia. Dal 30 giugno 2019 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 34/2019), i contribuenti beneficiari della detrazione spettante per questi interventi possono scegliere di cedere il corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla loro realizzazione. Il fornitore ha a sua volta facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. È ogni caso esclusa la cessione a istituti di credito e a intermediari finanziari. Le modalità attuative della cessione sono state stabilite con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 luglio 2019. In particolare, la cessione dei crediti va comunicata all’Agenzia delle entrate, a pena d’inefficacia, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni e con le stesse modalità stabilite dal provvedimento del 18 aprile 2019 (punto 4). I crediti ceduti sono utilizzabili dal cessionario, esclusivamente in compensazione, in 10 quote annuali di pari importo. La cessione dei crediti relativi a interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici va comunicata dall’amministratore di condominio, sempre entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese, ma con le modalità individuate dal provvedimento del 28 agosto 2017 (punto 4.2).  
  • ALTRE SPESE AMMESSE ALL’AGEVOLAZIONE Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, è possibile portare in detrazione anche: - le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse - le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento  le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del Dm 37/2008 - ex legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge 1083/71) - le spese per l’acquisto dei materiali - il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti - le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi - l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le comunicazioni di inizio lavori - gli oneri di urbanizzazione - gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione dei lavori e agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998). Non si possono invece detrarre le spese di trasloco e di custodia dei mobili per il periodo necessario all’effettuazione degli interventi di recupero edilizio.

 

 

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Catasto. Calcolo dei vani catastali di un immobile appartenente alle categorie del gruppo A

 

Come si calcolano i vani catastali ?

Viene richiesto spesso dai nostri clienti come si svolge il calcolo dei vani catastali di un immobile appartenente alle categorie del gruppo A . La consistenza catastale per gli immobili destinati alla residenza si misura in Vani.

La normativa attuale (la norma di riferimento è il D.L. 652/39 (nascita NCEU)ed ilD.P.R. 1142/49 (regolamento formazione NCEU), considera vano qualsiasi stanza superiore a un minimo, stabilito comune per comune e a seconda della categoria, che varia fra i 7 e i 10 mq., che possa contenere almeno un letto.

Questo significa che ad esempio un corridoio lungo e stretto e di forma irregolare, non verrà conteggiato come vano anche nel caso dovesse misurare una superficie di 20 mq., ma sarà assegnato un valore di un terzo di vano, così come gli altri locali accessori diretti, ossia quei locali ai quali si accede direttamente dall’abitazione (cioè senza uscire dalla porta di casa) che non hanno caratteristica di vano, come corridoi, bagni, wc, ripostigli, vani bui, vani con superficie inferiore al limite stabilito.

Ad ognuno di questi ambienti è assegnato 1/3 di vano, che viene sommato al numero di vani principali.

A queste regole sfugge la cucina, che è sempre computata in un vano intero a prescindere dalla superficie, purché vi siano gli impianti per la cottura.

I vani accessori indiretti complementari (cioè quelli ai quali si accede uscendo dalla porta di casa) quali soffitte e cantine vengono conteggiati 1/4 di vano

Le attinenze scoperte dipendenze esclusive come cortili, giardini e terrazze,vani di servizio in comune come portici e tettoie aperte, ecc. vengono conteggiate come percentuale della consistenza complessiva fino ad un massimo del 10%.

Per quanto riguarda gli arrotondamenti, bisogna eseguirli al mezzo vano cioè se sul totale finale si è ottenuto un risultato di 6,23 si arrotonda a 6, mentre nel caso in cui il risultato è 6.45 si arrotonda a 6,5 vani.

Come ci sono vani con superficie al di sotto della quale si conta 1/3 di vano, vi sono vani la superficie dei quali è abbastanza grande da doverli considerare più di un vano catastale.

In tali casi si sottrae alla superficie del vano eccedente il limite massimo, quindi si divide il risultato per lo stesso limite massimo, p.e. se un vano è 45 mq. e il limite massimo di superficie è 30 mq. si sottrarrà 30 da 45 = 15, quindi si dividerà 15 per 30 = 0,5, tale valore va sommato al resto della consistenza catastale.

Esempio calcolo:

calcolo dei vani catastali di una villa che ha le seguenti caratteristiche:

• 1 Soggiorno/Living di mq 38;

• 2 Camere da Letto;

• 1 Ripostiglio;

1 Disimpegno;

• 2 Bagni;

• 1 Antibagno;

• 1 Giardino mq 200 (superiore alla consistenza complessiva).

Il calcolo dei vani sarà il seguente:

• 1 Soggiorno/Living di mq 38 = vani 1 + Eccedenza (38-28)/28=1,36;

• 2 Camere da Letto = vani 2;

• 1 Ripostiglio = 1/3 di vano;

• 1 Disimpegno = 1/3 di vano;

• 2 Bagni = 2/3 di vano 0,66;

• 1 Antibagno = 1/3 di vano. Totale vani = 5,02

• 1 Giardino (superiore alla consistenza complessiva) = 10% di 5,05 = 0,25; Totale calcolo dei vani catastali 5,02 + 0,25 = 5,27 Arrotondato a 5,5.

Per verificare la Consistenza Catastale dell’immobile è sempre bene consultare la Visura Catastale che è il documento ufficiale del Catasto. Se cerchi un geometra a Torino per le tue pratiche catastali o edilizie, se hai bisogno di aggiornare la planimetria catastale e desideri un preventivo senza impegno manda un'email o chiamaci al  3345841380

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Torino - Aggiornamento al catasto - Variazioni catastali costo

Molti ci chiedono informazioni per sapere cosa sono e come si fanno le variazioni catastali e quale è il loro costo, la pratica di aggiornamento catastale spesso si dimostra necessaria nel caso di compravendita di un immobile. Tal  volta è necessario provvedere a modificare alcuni dati di un'immobile o terreno al catasto, per risolvere delle situazioni che possono diventare fastidiose e difficili durante la fase preliminare all’atto notarile.

 

Cosa sono le variazioni catastali?

Con la variazione catastale il proprietario di un immobile comunica al Catasto delle variazioni avvenute nello stato di un immobile. I dati catastali (planimetria, identificativi, titolare del bene, toponomastica, etc.) vanno modificati tramite una procedura specifica denominata DOCFA che va presentata online, con l'ausilio di un tecnico abilitato (Geometra,Architetto,Ingegnere). Alcuni aggiornamenti possono essere anche presentati gratuitamente direttamente dai cittadini presso gli uffici del catasto o con procedure informatiche sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

La variazione catastale  al catasto fabbricati (attualmente agenzia delle entrate) generalmente viene presentata per il cambiamento di alcuni dati, che possono riguardare i proprietari, la sua rappresentazione grafica o i dati nominati foglio, particella e subalterno su ogni atto di vendita, di un qualsiasi immobile (casa, negozio, laboratorio). Per quanto riguarda il catasto terreni una variazione catastale di un terreno serve per comunicare all'agenzia delle entrate la sua conformazione rispetto ad alcuni dati già presenti negli archivi del catasto terreni

Differenza tra variazione catastale con DOCFA e PREGEO

Il docfa è il nome con cui si presenta una variazione catastale al catasto fabbricati, mentre il pregeo è la pratica di modifica che si presenta al catasto terreni.

Per quanto riguarda l'aggiornamento catastale con il docafa si procede alla comunicazione  quando avviene una modifica della planimetria catastale dell’immobile, per esempio a seguito di una ristrutturazione, divisione o frazionamento. Tali variazioni devono essere comunicate entro 30 giorni dalla fine dei lavori. La comunicazione delle variazioni catastali sui dati e nella planimetria risultano elemento importantissimo nelle compravendite o donazioni, inoltre sono un allegato obbligatorio  per poter presentare la pratica di agibilità di un'abitazione.

Quando serve la variazione catastale con il docfa e con il pregeo?

La variazione catastale con il docfa viene utilizzata per casi specifici, per esempio risulta obbligatoria quando si spostano le tramezze interne di una casa, quando si creano nuove camere o bagni, o se si demoliscono alcune pareti di un'abitazione.

Inoltre le variazioni catastali risultano ovviamente obbligatorie nel frazionamento delle unità immobiliari, unione, cambio destinazione d'uso o se si realizzano nuove superfici e ampliamenti.

Il PRE.GEO. è obbligatorio quando varia lo stato del bene, quando deve essere comunicato un aggiornamento geometrico delle particelle, quando si rende necessario provvedere ad una variazione di coltura delle particelle o quando avviene la modifica per ampliamento o riduzione della sagoma di un fabbricato già esistente sul terreno. Inoltre il PRE.GEO. è obbligatorio quando viene costruito un nuovo fabbricato su un terreno che precedentemente non era edificato. In questo caso bisogna far seguire al PRE.GEO. anche una pratica DOC.FA. 

 I documenti catastali più significativi che riguardano un'unità immobiliare sono:

  • Visura catastale: indica da quando e chi sono gli intestatari, quanti sono i vani e la rendita di una singola unità immobiliare
  • Planimetria catastale: è il disegno in scala 1:100 o 1:200 che rappresenta l'unità immobiliare. Contiene le principali informazioni tecniche di un un'unità: esposizione, confinanti, destinazioni d'uso degli ambienti, altezze

Tempi e costi per l'aggiornamento

tempi per la variazione sono di solito rapidi: gli uffici del Catasto protocollano la nuova planimetria in 4-5 giorni lavorativi dopo la ricezione del file firmato digitalmente inviato dal tecnico

Il costo da versare al catasto per la variazione è pari a € 50,00 per ogni unità immobiliare costituita o variata. A questo costo va aggiunta la parcella del tecnico che per un appartamento è di solito pari a € 300/400

Obbligatoria dal 1 Luglio 2010 la conformità catastale

Dal 1 Luglio 2010 è obbligatorio al momento della compravendita di un immobile dichiarare la conformità tra lo stato di fatto e i dati presenti al catasto

Pratiche Catastali

Lo Studio offre a privati e imprese un’assistenza a 360 gradi per la compilazione e il disbrigo delle pratiche catastali, fornendo ai clienti un valido supporto per districarsi in una materia complessa e in continua evoluzione. Le pratiche catastali vengono svolte in maniera completa, a partire dal rilievo del fabbricato fino alla redazione delle planimetrie e dei modelli necessari per l'attribuzione della rendita catastale. Oltre al servizio dedicato agli immobili di nuova costruzione, si svolgono anche tutte le pratiche di accatastamento in seguito a variazione, ad esempio dopo frazionamenti o ristrutturazioni.

  • Accatastamento nuovi fabbricati e già esistenti
  • Variazione catastale di fabbricati esistenti e per opere eseguite nel tempo
  • Planimetria Catastale, Estratto di Mappa Catastale, Visure Catastali, richiesta e loro aggiornamento (servizio disponibile per tutta Italia)
  • Tipo Mappale, Tipo di Frazionamento terreni e inserimento fabbricati in mappa catastale

Devi vendere casa e ti sei accorto che la mappa catastale non è aggiornata con la pianta reale?

Il nostro supporto, con il servizio di aggiornamento catastale ti offre la possibilità di aggiornare la tua mappa catastale! Può capitare, anche dopo anni dall'acquisto dell'immobile di accorgersi che la mappa consegnata al Catasto rappresenti una planimetria differente dallo stato di fatto. In questo caso è necessario un aggiornamento catastale! Le difformità sono molto più diffuse di quanto si possa pensare, in precedenza infatti l'aggiornamento non era un atto indispensabile ai fini della compravendita. E' possibile dunque che, pur non avendo fatto alcuna modifica all'immobile, il precedente proprietario o l'impresa che lo ha realizzato non abbiano provveduto alle modifiche in Catasto.

La mappa catastale dovrà dunque essere necessariamente aggiornata e quindi conforme allo stato reale dell'immobile, nel caso in cui si proceda ad una compravendita. In caso contrario il notaio non effettua il rogito o comunque l'atto può essere annullato!

La scheda catastale conforme allo stato reale del tuo appartamento è obbligatoria per legge sia per dare la fine lavori in caso di ristrutturazione che per vendere il tuo immobile. Infatti il Decreto Legge 70 del 31 maggio 2010 (“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”) introduce l’obbligo di preventiva regolarizzazione delle planimetrie catastali e di allineamento degli intestatari. In particolare, a decorrere dal primo luglio 2010, questa nuova disposizione modifica gli atti notarili, a titolo oneroso o gratuito, che portino trasferimento, costituzione e scioglimento di comunione di diritti reali (proprietà, uso, usufrutto, abitazione, enfiteusi, superficie, ipoteca, servitù) su fabbricati già esistenti (quelli che devono essere dichiarati in catasto). Per stipulare l’atto notarile, il proprietario dovrà presentare la planimetria esistente in catasto corrispondente allo stato di fatto esistente.

DOC.FA. DENUNCIA DI VARIAZIONE CATASTALE DA € 300 

Il Doc.fa. è la procedura da utilizzare per denunciare variazioni nello stato o consistenza di unità immobiliari preesistenti già censite, avvenute in seguito a trasformazioni edilizie( ristrutturazioni), che comportino aumenti o diminuzione della rendita catastale, o una diversa distribuzione degli spazi interni (modifiche nella rappresentazione). 

 Il preventivo viene calcolato in base alla causale alla metratura dell'immobile e alla distanza per il sopralluogo:

  • Fino a 50 mq. - 300 € per ogni unità immobiliare
  •  Fino a 100 mq.  - 399 € per ogni unità immobiliare
  •  Fino a 150 mq.  - 450 € per ogni unità immobiliare
  • Oltre 150 mq.  da valutare 

Le pratiche per gli accatastamenti devono essere redatte da un tecnico abilitato, iscritto al rispettivo organo collegiale e poi sottoscritto dal proprietario della casa, negozio, ufficio, opificio officina, deposito, capannone e così via.

Le pratiche consistono in:

1. redazione della planimetria delle unità immobiliari

2. compilazione di una serie di modelli mediante un programma ministeriale denominato DOCFA, che permettono al termine di attribuire una rendita all’unità.

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PRATICHE EDILIZIE TORINO - PRATICHE CATASTALI TORINO - CERTIFICATO ENERGETICO TORINO

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