Ecco i nuovi prezzi del MiTE per l'asseverazione di congruità delle spese sostenute. Decreto Ministero della Transizione Ecologica 14 febbraio 2022, n. 75

✅Decreto Ministero della Transizione Ecologica 14 febbraio 2022, n. 75

Ecco i nuovi prezzi del MiTE per l'asseverazione di congruità delle spese sostenute. Il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani ha firmato il Decreto che fissa i tetti massimi per gli interventi del Superbonus 110%. I massimali individuati aggiornano quelli già vigenti per l’Ecobonus, aumentandoli almeno del 20% in considerazione del maggior costo delle materie prime e dell’inflazione.

In allegato il testo ufficiale del Decreto Ministero della Transizione Ecologica 14 febbraio 2022, n. 75 che riporta i costi massimi specifici agevolabili ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese di cui all’articolo 119, comma 13, lettera a) e all’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), del decreto-legge n. 34 del 2020. .

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Bonus casa 2021, guida rapida agli interventi agevolati

I bonus stabiliti dal Decreto Rilancio (Superbonus e Sismabonus) si aggiungono a quelli precedenti ancora in vigore, tra cui il Bonus Casa relativo alla ristrutturazione edilizia, e l’Ecobonus al 50 e al 65%. 

Bonus casa 2021: ristrutturazione edilizia

Il bonus ristrutturazioni è la detrazione fiscale del 50 per cento riconosciuta per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria  eseguiti su parti comuni di condominio o in edifici singoli. Il bonus ristrutturazioni , prorogato fino al 31 dicembre 2021, consente di accedere ad un rimborso Irpef per le spese sostenute fino ad un massimo di 96.000 euro.I lavori di ristrutturazione che comportano un risparmio energetico, comportano l’obbligatorietà di invio della comunicazione ENEA.

Bonus casa 2021: Bonus mobili e elettrodomestici

Come previsto dalla nuova Manovra 2021, si potrà continuare a usufruire di una detrazione Irpef del 50% per tutto il 2021 e per ristrutturazioni effettuate dal 1° gennaio 2020 per l’acquisto di mobili (ma attenzione non tutti) e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A o superiore per i forni e lavasciuga), a condizione che vengano destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo.

Il tetto di spesa del Bonus Mobili, è stato incrementato da 10.000 euro a 16.000 euro per l’ammontare complessivo detraibile, se la spesa è correttamente indicata nella dichiarazione dei redditi e conservando la documentazione di supporto.

Possono beneficiare dell’agevolazione  i residenti in Italia o all’estero assoggettati a IRPEF in Italia, con pagamento avvenuto mediante carta di credito, carta di debito o bonifico bancario.

Ma quali mobili possono essere ‘agevolati’? 

A titolo esemplificativo, rientrano i letti, gli armadi, le cassettiere,le librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, oltrchè i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di manutenzione straordinaria o ristrutturazione. 

Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di pavimentazioni (per esempio, il parquet), tende interne, nonché di altri complementi di arredo. 

Bonus casa 2021: Bonus verde

È una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute nel 2020 e nel 2021 per i seguenti interventi:

  • sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi

  • realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo e va calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo, comprensivo delle eventuali spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi.

Il pagamento delle spese deve avvenire attraverso strumenti che consentono la tracciabilità delle operazioni (per esempio, bonifico bancario o postale).

La detrazione massima è di 1.800 euro per immobile (36% di 5.000).

Il bonus verde inoltre spetta per le spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo. In questo caso, ha diritto alla detrazione il singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Bonus casa 2021: Bonus facciate

L’agevolazione fiscale consiste in una detrazione d’imposta del 90% per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali. Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. La detrazione è riconosciuta nella misura del 90% delle spese documentate, sostenute nel 2020 e nel 2021 ed effettuate tramite bonifico bancario o postale. Va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo. Non sono previsti limiti massimi di spesa, né un limite massimo di detrazione.

 Bonus casa 2021: Bonus risparmio energetico

I contribuenti che eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti possono detrarre una parte delle spese sostenute per i lavori dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) o dall’imposta sul reddito delle società (Ires). In particolare, i titolari di reddito d’impresa possono fruire della detrazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali utilizzati nell’esercizio dell’attività imprenditoriale

L’agevolazione è rivolta a tutti i contribuenti, residenti e non residenti, che possiedono l’immobile oggetto di intervento. Oltre ai proprietari, tra gli altri possono fruire dell’agevolazione i titolari di un diritto reale sull’immobile; i condòmini (per gli interventi sulle parti comuni condominiali); gli inquilini; i comodatari. Inoltre, la detrazione può essere fruita dal familiare convivente con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) e dal convivente more uxorio. La detrazione va ripartita in 10 rate annuali di pari importo.

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Superbonus 110% Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2021

Superbonus 110%

La guida dell’Agenzia delle Entrate è stata aggiornata con le novità introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2021, che ha esteso la platea dei beneficiari e ha prorogato la scadenza dell’agevolazione al 30 giugno 2022 e, solo per i condomìni che al giugno 2022 hanno concluso almeno il 60% dei lavori, fino al 31 dicembre 2022.

Tra le novità illustrate: Detrazione fiscale maggiorata al 110% per gli edifici senza APE e alcuni edifici plurifamiliari con unico proprietario, adempimenti in cantiere, modalità con cui usufruire dell’agevolazione, tetti di spesa differenziati per l’installazione delle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici.??? uno o più muri perimetrali come ad esempio gli edifici collabenti, classificati nella categoria catastale F2, purchè al termine dei lavori raggiungano . La guida indica che possono ottenere il Superbonus gli edifici sprovvisti di attestato di prestazione energetica (APE) perché sprovvisti di copertura o una classe energetica in fascia A. 

Tra gli interventi trainanti viene inclusa la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente. Sono ammessi al Superbonus gli edifici composti da due a quattro unità immobiliari anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. Inoltre la guida riporta il chiarimento, dato dalla Legge di Bilancio, sul requisito di “funzionalmente indipendente” che viene soddisfatto se il fabbricato è dotato di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianto per l’approvvigionamento idrico, per il gas, per l’energia elettrica, impianto di climatizzazione invernale.

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Superbonus 110% I permessi da presentare in Comune

Superbonus 110%, i permessi da presentare al Comune

Per procedere con la pratica di superbonus 110% è necessario ottenere i permessi da richiedere  al Comune per poter dare il via ai lavori, come la Cila, cioè la comunicazione di inizio lavori asseverata, e la Scia, vale a dire la segnalazione certificata di inizio attività. Inoltre, può essere richiesto anche il permesso di costruire quando c’è bisogno di realizzare degli interventi di demolizione e di ristrutturazione del fabbricato.

Quando non bisogna chiedere permessi al Comune

Non occorre, invece, chiedere dei permessi al Comune in caso di lavori di manutenzione ordinaria oppure quando si intende fare alcuni degli interventi che danno diritto al superbonus 110%  come la sostituzione del generatore di calore e l’adeguamento dell’impianto termico ma senza opere edili. Nessuna autorizzazione è necessaria , inoltre, per la sostituzione degli infissi.

 

Superbonus 110%, cos’è la Cila e quando va richiesta

La Cila, ovvero la comunicazione di inizio lavori asseverata, può essere richiesta per i lavori che non hanno bisogno di un’autorizzazione formale da parte del Comune ma rientrano tra quelli di manutenzione straordinaria minore e per i quali occorre un’attestazione da parte di un tecnico abilitato sul rispetto delle normative in vigore e di quelle che riguardano la regola d’arte.

La Cila è necessaria per le opere edili interne o esterne all’immobile che modificano l’assetto planimetrico dell’immobile, come la suddivisione dei locali con pareti non portanti, la modifica di un infisso o la realizzazione di un controsoffitto. Ma anche il rifacimento dell’impianto elettrico o di riscaldamento, per i quali è necessario allegare alla Cila i progetti della parte impiantistica.

Superbonus 110%, cos’è la Scia e quando va richiesta

La Scia, la segnalazione certificata di inizio attività, occorre per gli interventi che interessano le parti strutturali dell’edificio. Prevede l’asseverazione da parte del direttore dei lavori circa gli elementi tecnici impiegati nella parte esistente dell’edificio ed in quelle che verranno realizzate.

Superbonus 110%, quali lavori rientrano nell’edilizia libera

inoltre è da ricordare che alcuni interventi per i quali si ha diritto al superbonus rientrano nel campo dell’ edilizia libera e, quindi, non hanno bisogno di alcuna autorizzazione da parte del Comune. Come nel caso, ad esempio, dell’installazione di pompe di calore aria-aria con potenza inferiore a 12 kW o i pannelli solari o fotovoltaici al di fuori della zona A.

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Superbonus 110% Documentazione tecnica necessaria

Qual è la documentazione tecnica necessaria per isolare termicamente l’abitazione e/o sostituire la caldaia del riscaldamento?

Eccoli di seguito riportati i documenti principali:

1) autodichiarazione del cliente che attesti se ha usufruito di bonus per interventi simili negli ultimi 10 anni, specificando dettaglio (il requisito in verità era presente nella bozza del decreto Requisiti del ministero dello Sviluppo economico poi è stato tolto);

2) visura catastale;

3) Attestato prestazione energetica (Ape) stato iniziale;

4) analisi preventiva e fattibilità (salto 2 classi energetiche);

5) relazione tecnica ai sensi della legge 10/91 (disposizioni in tema di risparmio energetico);

6) dichiarazione di conformità edilizia e urbanistica;

7) pratica edilizia;

8) prospetti in dwg;

9) preventivi e/o computi metrici;

10) dati e trasmittanza serramenti sostituiti;

11) documentazione fotografica intervento;

12) certificazioni serramenti nuovi;

13) dati e certificati nuovi oscuranti;

14) schede tecniche e certificazione del materiali acquistati (nel rispetto requisiti Criteri ambientali minimi) e dichiarazione di corretta posa;

 

L’avanzamento lavori dopo almeno il 30% degli stessi:

15) comunicazione inizio lavori;

16) preventivi e/o computi metrici;

17) fatture Stato Avanzamento Lavori Sal e computi metrici quantità realizzate;

18) documentazione fotografica e Sal;

19) asseverazione modulo allegato 2 comma 13 dell’articolo;

20) scheda descrittiva dell’intervento;

21) ricevuta informatica con il codice identificativo della domanda

 

A fine lavori

22) preventivi e/o computi metrici;

23) dichiarazione di fine lavori;

24) Ape stato finale;

25) fatture, prestazioni professionali e computi metrici quantità realizzate;

26) documentazione fotografica a fine lavori;

27) asseverazione modulo allegato 1 comma 13 articolo 119 Dl 34/20

28) segnalazione Certificata di agibilità;

29) scheda descrittiva dell’intervento;

30) ricevuta informatica con il codice identificativo della domanda.

 

Sono fondamentali questi documenti da fornire alla banca per ricevere l’importo del bonus e procedere al pagamento .


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Cessione del credito per il bonus 110. Documenti da presentare in banca.

 

 

Se siete intenzionati a procedere con la richiesta di cessione del credito in banca per i lavori agevolati con il bonus 110 dovete  procurarvi dei documenti che serviranno per cedere il credito in banca e disporre subito della liquidità per i lavori.

Di seguito troverete l’elenco primario  dei documenti che serviranno: 

1 - titolo di proprietà dell’immobile o il possesso dello stesso. 

In base alla situazione di possesso questa documentazione specifica varia.

In particolare:

  • certificato rilasciato dai pubblici registri immobiliari per proprietari, nudi proprietari o titolari di diritti reali di godimento sull’immobile;
  • contratto di locazione/comodato regolarmente registrato e consenso firmato del proprietario nel caso di locatari o comodatari;
  • certificato anagrafico che provi la convivenza per familiari possessori o detentori, insieme al certificato immobiliare per provare il possesso e alla dichiarazione di consenso del proprietario;
  • documentazione comprovante l’assegnazione, titolo di possesso e consenso firmato del proprietario nel caso di coniuge separato assegnatario della casa familiare;
  • preliminare di vendita regolarmente registrato e consenso firmato del proprietario attuale nel caso di futuro acquirente.

2 - dichiarazione sostitutiva d’atto notorio con la quale si dichiara che le spese sostenute/da sostenere per i lavori agevolabili sono/saranno a proprio carico, quindi con assenza di eventuali contributi.

3 - dichiarazione sostitutiva d’atto notorio con la quale si dichiara che l’immobile non è detenuto nell’ambito di attività di impresa o di attività professionale.

4 - per soggetti diversi dai proprietari e titolari di altri diritti reali di godimento, documentazione attestante il possesso di reddito nell’anno in cui si sostengono le spese agevolabili come contratto di lavoro, busta paga mensile, pensione, fatture emesse, redditi di natura finanziaria (interessi attivi, conto titoli, conto deposito);

5 - un’altra dichiarazione sostitutiva d’atto notorio con la quale si impegna a ottenere e produrre a richiesta tutta la documentazione necessaria ai fini del trasferimento del credito di imposta come previsto dal decreto Rilancio.

6 - certificazione che attesti il possesso di reddito nell’anno in cui si sostengono le spese per i lavori agevolabili.

7 - titolo edilizio,se richiesto, o autocertificazione di inizio/fine lavori;

8 - documenti tecnici, suddivisi in diverse fasi di lavori:

inizio lavori: autocertificazione per testimoniare altri bonus casa di cui si ha beneficiato negli ultimi dieci anni, visura catastale, certificazione APE, documentazione per il salto di due classi energetiche, pratica edilizia e dichiarazione di conformità edilizia e urbanistica, preventivi e/o computi metrici, schede tecniche dei materiali e dichiarazione di corretta posa etc

avanzamento lavori (almeno il 30% realizzato): preventivi e computi metrici, comunicazione inizio lavori, fatture SALI e documentazione fotografica, asseverazione tecnica, ricevuta informatica con il codice identificativo della domanda.

dichiarazione di chiusura progetto, APE finale, fotografie, asseverazione tecnica di chiusura, segnalazione certificata di agibilità, ricevuta informatica con il codice identificativo della domanda.

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Superbonus 110% Normativa e documenti

Superbonus 110% la detrazione fiscale introdotta con il decreto rilancio è operativa.

In G.U. n. 180 del 18 luglio 2020, S.O. n. 25, è pubblicata la Legge 17 luglio 2020, n. 77: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

 

Dopo la pubblicazione del Decreto Asseverazioni da parte del Ministero dello Sviluppo Economico è stato composto anche l’ultimo tassello mancante per far partire la detrazione fiscale del 110% ribattezzata Superbonus.

L’Agenzia delle Entrate, ha pubblicato il provvedimento attuativo, il modello per la comunicazione dell’opzione su cessione del credito o sconto in fattura e una circolare di chiarimenti sulla misura introdotta come noto con gli art. 119 e 121 del DL Rilancio.

Normativa e documenti

 

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Agevolazioni ristrutturazioni. Come usufruire delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie

Chi può fruire delle agevolazioni

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato.

L’agevolazione spetta non soltanto ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese:

 

  • I proprietari degli immobili
  • I titolari di diritti reali di godimento (uso, usufrutto ecc.)
  • I locatari /affittuari degli immobili oggetto degli interventi
  • I familiari, in particolare il coniuge, dei soggetti sopra elencati
  • I soci di cooperative divise e indivise
  • imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce
  • soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali

Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture:  il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado)  il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge  il componente dell’unione civile (la legge n. 76/2016, per garantire la tutela dei diritti derivanti dalle unioni civili tra persone delle stesso sesso, equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili)  il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016. In questi casi, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile.

 

PER QUALI TIPOLOGIE DI INTERVENTO SI POSSONO OTTENERE LE DETRAZIONI:

 

  • Tutti i lavori di manutenzione straordinaria, per opere di restauro e risanamento conservativo, per lavori di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali
  • Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all’agevolazione solo se riguardano parti comuni di edifici residenziali
  • Gli interventi necessari al ripristino degli immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza
  • Altri

Gli interventi devono essere effettuati su immobili residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze. Non sono ammessi al beneficio fiscale delle detrazioni gli interventi di manutenzione ordinaria (spettanti solo per i lavori condominiali), a meno che non facciano parte di un intervento più vasto di ristrutturazione.

  • Interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se detti lavori non rientrano nelle categorie indicate nella precedente lettera A, e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
  • I lavori finalizzati: - all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi (per esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione) - alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone con disabilità gravi, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992. La detrazione compete unicamente per le spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili, mentre non spetta per le spese sostenute in relazione al semplice acquisto di strumenti, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna. Pertanto, a titolo di esempio, non rientrano nell’agevolazione i telefoni a viva voce, gli schermi a tocco, i computer, le tastiere espanse. Tali beni, tuttavia, sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali, a determinate condizioni, è prevista la detrazione Irpef del 19%.
  • Interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi. Per “atti illeciti” si intendono quelli penalmente illeciti (per esempio, furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti). In questi casi, la detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili. Non rientra nell’agevolazione, per esempio, il contratto stipulato con un istituto di vigilanza. A titolo esemplificativo, rientrano tra queste misure:  - rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici - apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione - porte blindate o rinforzate - apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini - installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti - apposizione di saracinesche - tapparelle metalliche con bloccaggi - vetri antisfondamento - casseforti a muro - fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati - apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.
  • Gli interventi finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico.
  • Gli interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Rientra tra i lavori agevolabili, per esempio, l’installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, in quanto basato sull’impiego della fonte solare e, quindi, sull’impiego di fonti rinnovabili di energia (risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 22/E del 2 aprile 2013). Per usufruire della detrazione è comunque necessario che l’impianto sia installato per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione (cioè per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, eccetera) e, quindi, che lo stesso sia posto direttamente al servizio dell’abitazione. Questi interventi possono essere realizzati anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante i conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia. Dal 30 giugno 2019 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 34/2019), i contribuenti beneficiari della detrazione spettante per questi interventi possono scegliere di cedere il corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla loro realizzazione. Il fornitore ha a sua volta facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. È ogni caso esclusa la cessione a istituti di credito e a intermediari finanziari. Le modalità attuative della cessione sono state stabilite con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 luglio 2019. In particolare, la cessione dei crediti va comunicata all’Agenzia delle entrate, a pena d’inefficacia, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni e con le stesse modalità stabilite dal provvedimento del 18 aprile 2019 (punto 4). I crediti ceduti sono utilizzabili dal cessionario, esclusivamente in compensazione, in 10 quote annuali di pari importo. La cessione dei crediti relativi a interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici va comunicata dall’amministratore di condominio, sempre entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese, ma con le modalità individuate dal provvedimento del 28 agosto 2017 (punto 4.2).  
  • ALTRE SPESE AMMESSE ALL’AGEVOLAZIONE Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, è possibile portare in detrazione anche: - le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse - le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento  le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del Dm 37/2008 - ex legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge 1083/71) - le spese per l’acquisto dei materiali - il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti - le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi - l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le comunicazioni di inizio lavori - gli oneri di urbanizzazione - gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione dei lavori e agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998). Non si possono invece detrarre le spese di trasloco e di custodia dei mobili per il periodo necessario all’effettuazione degli interventi di recupero edilizio.

 

 

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