Cessione del credito per il bonus 110. Documenti da presentare in banca.

 

 

Se siete intenzionati a procedere con la richiesta di cessione del credito in banca per i lavori agevolati con il bonus 110 dovete  procurarvi dei documenti che serviranno per cedere il credito in banca e disporre subito della liquidità per i lavori.

Di seguito troverete l’elenco primario  dei documenti che serviranno: 

1 - titolo di proprietà dell’immobile o il possesso dello stesso. 

In base alla situazione di possesso questa documentazione specifica varia.

In particolare:

  • certificato rilasciato dai pubblici registri immobiliari per proprietari, nudi proprietari o titolari di diritti reali di godimento sull’immobile;
  • contratto di locazione/comodato regolarmente registrato e consenso firmato del proprietario nel caso di locatari o comodatari;
  • certificato anagrafico che provi la convivenza per familiari possessori o detentori, insieme al certificato immobiliare per provare il possesso e alla dichiarazione di consenso del proprietario;
  • documentazione comprovante l’assegnazione, titolo di possesso e consenso firmato del proprietario nel caso di coniuge separato assegnatario della casa familiare;
  • preliminare di vendita regolarmente registrato e consenso firmato del proprietario attuale nel caso di futuro acquirente.

2 - dichiarazione sostitutiva d’atto notorio con la quale si dichiara che le spese sostenute/da sostenere per i lavori agevolabili sono/saranno a proprio carico, quindi con assenza di eventuali contributi.

3 - dichiarazione sostitutiva d’atto notorio con la quale si dichiara che l’immobile non è detenuto nell’ambito di attività di impresa o di attività professionale.

4 - per soggetti diversi dai proprietari e titolari di altri diritti reali di godimento, documentazione attestante il possesso di reddito nell’anno in cui si sostengono le spese agevolabili come contratto di lavoro, busta paga mensile, pensione, fatture emesse, redditi di natura finanziaria (interessi attivi, conto titoli, conto deposito);

5 - un’altra dichiarazione sostitutiva d’atto notorio con la quale si impegna a ottenere e produrre a richiesta tutta la documentazione necessaria ai fini del trasferimento del credito di imposta come previsto dal decreto Rilancio.

6 - certificazione che attesti il possesso di reddito nell’anno in cui si sostengono le spese per i lavori agevolabili.

7 - titolo edilizio,se richiesto, o autocertificazione di inizio/fine lavori;

8 - documenti tecnici, suddivisi in diverse fasi di lavori:

inizio lavori: autocertificazione per testimoniare altri bonus casa di cui si ha beneficiato negli ultimi dieci anni, visura catastale, certificazione APE, documentazione per il salto di due classi energetiche, pratica edilizia e dichiarazione di conformità edilizia e urbanistica, preventivi e/o computi metrici, schede tecniche dei materiali e dichiarazione di corretta posa etc

avanzamento lavori (almeno il 30% realizzato): preventivi e computi metrici, comunicazione inizio lavori, fatture SALI e documentazione fotografica, asseverazione tecnica, ricevuta informatica con il codice identificativo della domanda.

dichiarazione di chiusura progetto, APE finale, fotografie, asseverazione tecnica di chiusura, segnalazione certificata di agibilità, ricevuta informatica con il codice identificativo della domanda.

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Superbonus 110% Normativa e documenti

Superbonus 110% la detrazione fiscale introdotta con il decreto rilancio è operativa.

In G.U. n. 180 del 18 luglio 2020, S.O. n. 25, è pubblicata la Legge 17 luglio 2020, n. 77: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

 

Dopo la pubblicazione del Decreto Asseverazioni da parte del Ministero dello Sviluppo Economico è stato composto anche l’ultimo tassello mancante per far partire la detrazione fiscale del 110% ribattezzata Superbonus.

L’Agenzia delle Entrate, ha pubblicato il provvedimento attuativo, il modello per la comunicazione dell’opzione su cessione del credito o sconto in fattura e una circolare di chiarimenti sulla misura introdotta come noto con gli art. 119 e 121 del DL Rilancio.

Normativa e documenti

 

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Agevolazioni ristrutturazioni. Come usufruire delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie

Chi può fruire delle agevolazioni

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato.

L’agevolazione spetta non soltanto ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese:

 

  • I proprietari degli immobili
  • I titolari di diritti reali di godimento (uso, usufrutto ecc.)
  • I locatari /affittuari degli immobili oggetto degli interventi
  • I familiari, in particolare il coniuge, dei soggetti sopra elencati
  • I soci di cooperative divise e indivise
  • imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce
  • soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali

Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture:  il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado)  il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge  il componente dell’unione civile (la legge n. 76/2016, per garantire la tutela dei diritti derivanti dalle unioni civili tra persone delle stesso sesso, equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili)  il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016. In questi casi, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile.

 

PER QUALI TIPOLOGIE DI INTERVENTO SI POSSONO OTTENERE LE DETRAZIONI:

 

  • Tutti i lavori di manutenzione straordinaria, per opere di restauro e risanamento conservativo, per lavori di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali
  • Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all’agevolazione solo se riguardano parti comuni di edifici residenziali
  • Gli interventi necessari al ripristino degli immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza
  • Altri

Gli interventi devono essere effettuati su immobili residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze. Non sono ammessi al beneficio fiscale delle detrazioni gli interventi di manutenzione ordinaria (spettanti solo per i lavori condominiali), a meno che non facciano parte di un intervento più vasto di ristrutturazione.

  • Interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se detti lavori non rientrano nelle categorie indicate nella precedente lettera A, e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
  • I lavori finalizzati: - all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi (per esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione) - alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone con disabilità gravi, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992. La detrazione compete unicamente per le spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili, mentre non spetta per le spese sostenute in relazione al semplice acquisto di strumenti, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna. Pertanto, a titolo di esempio, non rientrano nell’agevolazione i telefoni a viva voce, gli schermi a tocco, i computer, le tastiere espanse. Tali beni, tuttavia, sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali, a determinate condizioni, è prevista la detrazione Irpef del 19%.
  • Interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi. Per “atti illeciti” si intendono quelli penalmente illeciti (per esempio, furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti). In questi casi, la detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili. Non rientra nell’agevolazione, per esempio, il contratto stipulato con un istituto di vigilanza. A titolo esemplificativo, rientrano tra queste misure:  - rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici - apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione - porte blindate o rinforzate - apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini - installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti - apposizione di saracinesche - tapparelle metalliche con bloccaggi - vetri antisfondamento - casseforti a muro - fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati - apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.
  • Gli interventi finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico.
  • Gli interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Rientra tra i lavori agevolabili, per esempio, l’installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, in quanto basato sull’impiego della fonte solare e, quindi, sull’impiego di fonti rinnovabili di energia (risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 22/E del 2 aprile 2013). Per usufruire della detrazione è comunque necessario che l’impianto sia installato per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione (cioè per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, eccetera) e, quindi, che lo stesso sia posto direttamente al servizio dell’abitazione. Questi interventi possono essere realizzati anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante i conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia. Dal 30 giugno 2019 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 34/2019), i contribuenti beneficiari della detrazione spettante per questi interventi possono scegliere di cedere il corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla loro realizzazione. Il fornitore ha a sua volta facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. È ogni caso esclusa la cessione a istituti di credito e a intermediari finanziari. Le modalità attuative della cessione sono state stabilite con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 luglio 2019. In particolare, la cessione dei crediti va comunicata all’Agenzia delle entrate, a pena d’inefficacia, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni e con le stesse modalità stabilite dal provvedimento del 18 aprile 2019 (punto 4). I crediti ceduti sono utilizzabili dal cessionario, esclusivamente in compensazione, in 10 quote annuali di pari importo. La cessione dei crediti relativi a interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici va comunicata dall’amministratore di condominio, sempre entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese, ma con le modalità individuate dal provvedimento del 28 agosto 2017 (punto 4.2).  
  • ALTRE SPESE AMMESSE ALL’AGEVOLAZIONE Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, è possibile portare in detrazione anche: - le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse - le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento  le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del Dm 37/2008 - ex legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge 1083/71) - le spese per l’acquisto dei materiali - il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti - le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi - l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le comunicazioni di inizio lavori - gli oneri di urbanizzazione - gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione dei lavori e agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998). Non si possono invece detrarre le spese di trasloco e di custodia dei mobili per il periodo necessario all’effettuazione degli interventi di recupero edilizio.

 

 

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